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Trasmissione telematica dei corrispettivi, niente sanzioni per i commercianti. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti chiesti da Confcommercio.

01 Luglio 2019

Dal 1° luglio 2019 chi effettua commercio al dettaglio ed ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo coinvolgerà tutti gli altri commercianti a partire dal 1° gennaio 2020.

Chi non ha ancora potuto dotarsi del registratore telematico potrà continuare ad utilizzare, per i prossimi sei mesi, il registratore di cassa inviando i dati all’Agenzia entro il mese successivo.

“I commercianti al dettaglio che non hanno ancora potuto dotarsi del registratore telematico per trasmettere i corrispettivi, potranno continuare ad utilizzare, per i prossimi sei mesi, il vecchio registratore di cassa senza incorrere in sanzioni, inviando i dati all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo”. E’ il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria con una circolare interpretativa dopo la richiesta di Confcommercio.

“Una circolare – sottolinea Confcommercio – attesa e resa necessaria dalle notevoli difficoltà che stanno incontrando moltissime imprese, sia nell’installazione dei nuovi registratori telematici sia nell’adeguare gli attuali misuratori fiscali” per adempiere al nuovo obbligo in vigore dal 1° luglio. 

Un altro successo di Confcommercio a favore delle imprese. 


AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate ha previsto un contributo pari al 50% (fino a un massimo di 250 euro ) per chi cambia il registratore di cassa e acquista un nuovo apparecchio di ultima generazione, necessario per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

A chi modifica un vecchio registratore di cassa adattandolo all’invio telematico spetta invece un incentivo di 50 euro.

Come specificato nel provvedimento n. 49842/2019 delle Entrate, l’agevolazione viene concessa come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il corrispettivo.

Il bonus spetta solo a chi sostiene la spesa per l’acquisto o la modifica negli anni 2019 e 2020, e il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Leggi la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate >>


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