QUALI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI IN ZONA ROSSA?
In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
? per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma)
? il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori Regione
? Per giustificare gli spostamenti è necessaria un’AUTODICHIARAZIONE, che potrà essere esibita durante i controlli da parte delle Forze dell’Ordine. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata. MODELLO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI EDITABILE>
L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo (Fonte)
? In zona rossa sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti.
? Le uniche eccezioni sono previste per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021. In queste giornate, come disposto dal Decreto-legge 13 marzo 2021 , n. 30, tutta l’Italia si troverà in zona rossa, ma sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
? FAQ GOVERNO | Per eventuali dubbi sugli spostamenti consentiti in zona rossa è possibile consultare la pagina “COVID-19 Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” ed in particolare la sezione FAQ | ZONA ROSSA | SPOSTAMENTI (clicca su una regione rossa e successivamente su ‘spostamenti’)
RESIDENZA, DOMICILIO E ABITAZIONE: DEFINIZIONI E DIFFERENZE
Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.
RIENTRO ALLE SECONDE CASE
I provvedimenti anti-Covid presi dal governo Draghi (il decreto-legge del 13 marzo e il dpcm del 2 marzo) non hanno cambiato le regole sulle seconde case. Dal 16 gennaio 2021 è possibile fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione senza limitazioni rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto è possibile raggiungerle anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, anche se rossa o arancione. Basta avere un contratto di proprietà o di affitto anteriore al 15 gennaio 2021. Le regioni possono però adottare prescrizioni più severe. E di fronte alla risalita dei contagi, alcune hanno introdotto una stretta. A partire da Val d’Aosta, Alto Adige, Sardegna e Campania. (Approfondimenti)
Di seguito riportiamo quanto riportato sulla pagina “COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” nella sezione ZONA ROSSA | SPOSTAMENTI in merito alle seconde case.
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”.
Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.
Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).
La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.