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Pubblicazione contributi pubblici

Imprese, associazioni, onlus, fondazioni e cooperative, non tenute alla redazione della nota integrativa di bilancio, che abbiano ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro sono obbligate a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nel corso dell’anno precedente, sul proprio sito o, in mancanza di esso, sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.

In caso di inadempimento saranno applicate sanzioni di importo non inferiore a 2.000 euro

Per aiutare le imprese ad ottemperare a questo obbligo di legge, Confcommercio Roma mette a disposizione dei suoi Associati uno SPAZIO GRATUITO sul proprio sito. Se hai bisogno di maggiori informazioni o vuoi inviarci una richiesta di pubblicazione compila il form online dedicato:


Contribuenti soggetti all’obbligo

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.


Quali aiuti sono oggetto di pubblicazione obbligatoria?

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui.
Se, invece, i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.

Ad esempio, entro il 30 giugno 2023, andranno pubblicati:

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2022;
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2022;
  • se l’aiuto è stato solamente concesso nel 2022, ma non erogato, non andrà pubblicato.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Regime Sanzionatorio

A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione;
  • qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Pubblicazione Semplificata

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

L’impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de Minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato.

In caso contrario, per ogni aiuto, andranno pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • data di incasso;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

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Contatti

Tel 06.68437605
Email associati@confcommercioroma.it