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Roma, ordinanza anti-movida | Municipi I, II, V e VI: minimarket chiusi nel weekend dalle 22

11 Marzo 2022

Con l’ordinanza n. 41 del 10 marzo 2022 il Sindaco Gualtieri ha adottato ulteriori misure urgenti per fronteggiare il fenomeno delle c.d. “malamovida”. Nei Municipi I, II,V,VI è previsto l’obbligo di chiusura anticipata degli esercizi di vicinato del settore alimentari e misto, nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.

L’ordinanza entrerà in vigore già da questa sera, venerdì 11 marzo e sarà valida fino al 6 aprile prossimo. L’inosservanza di quanto disposto dall’ordinanza verrà punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 a 3.000,00.

Restano ferme le disposizioni di cui all’Ordinanza Sindacale n.250 del 31.12.2021 in materia di apertura al pubblico delle attività produttive, artigianali e commerciali che saranno valide sino al 31 marzo 2022.


Sintesi le fasce orarie dell’apertura al pubblico Ordinanza Sindacale n. 250/2021

FASCIA 1: gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori possono effettuare l’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì tra le ore 5.00 e le ore 8.15.

FASCIA 2: i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point possono aprire al pubblico dal lunedì al venerdì dopo le ore 9.15.

Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali.


Le disposizioni previste non si applicano al commercio su aree pubbliche, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno delle stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso, come gelaterie, pizzerie a taglio e rosticcerie. Allo stesso modo, sono esclusi dalle suddette disposizioni negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione come meccatronici, elettrauti, carrozzieri e gommisti. Esclusi anche parrucchieri ed estetisti, cartolerie, cartolibrerie, librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ogni altra attività non espressamente menzionata.

Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare), possono scegliere discrezionalmente una delle due fasce orarie di apertura previste. Gli operatori avranno l’obbligo di esporre in maniera visibile il codice della fascia oraria scelta o assegnata e gli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività.

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