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ROMA CAPITALE | Nuova ordinanza su orari di apertura, estesi per alcune tipologie di attività

05 Giugno 2020

Sarà in vigore da oggi, 5 giugno, fino al 30 giugno 2020 la nuova ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi che, rispetto alla precedente ordinanza, introduce delle modifiche alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive della Capitale.

Il provvedimento si basa sul riscontro positivo del monitoraggio del rischio di contagio in città, ma non solo. Tiene conto delle specifiche necessità di determinate attività commerciali, in riferimento anche a quanto richiesto dalla nostra Associazione attraverso un costante dialogo con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro del Comune di Roma, Carlo Cafarotti, come – ad esempio – il confronto dello scorso 25 maggio, a seguito del quale Roma Capitale ha provveduto anche a prorogare l’apertura dei varchi della Zona a traffico limitato per 24 ore fino al 30 agosto.


“Nessun limite orario sarà imposto a quelle attività che registrano picchi di clientela in momenti specifici della giornata, a seconda dei servizi offerti, e che quindi verrebbero penalizzati da vincoli troppo rigidi. È la novità di questo provvedimento varato non appena la situazione sanitaria ce lo ha consentito. Per esempio le ferramenta devono poter garantire approvvigionamenti alle imprese nelle prime ore del mattino, mentre gelaterie e pizzerie a taglio devono poter lavorare fino a tardi. Vale anche per parrucchieri, barbieri ed estetisti, le cui prestazioni richiedono una permanenza prolungata all’interno del negozio e necessitano di tempi più ampi per l’alternanza della clientela. Altri potranno anticipare l’apertura e non saranno più vincolati dal limite serale delle 21.30, mentre librerie e cartolerie sceglieranno liberamente fra due delle fasce consentite. Le misure fin qui adottate per contenere l’epidemia hanno avuto un impatto positivo e ci consentono di dar seguito al confronto costante con le associazioni di categoria, per sostenere una ripartenza veloce e sicura”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi.


Le attività – raggruppate per tipologia – seguiranno tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:

–  F1 raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00)

–  F2 comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.

–  F3 costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.

Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possono scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte.

Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie hanno la possibilità di scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3.

Le disposizioni si applicano anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano a commercio su aree pubbliche, edicole, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso (somministrazione di alimenti e bevande e laboratori di prodotti alimentari tra cui a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie a taglio, rosticcerie, etc.); negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione ovvero autofficine comunque denominate (a titolo esemplificativo meccatronici, elettrauti, carrozzieri, gommisti, etc.), acconciatori ed estetisti, e ad ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente provvedimento.

In caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare dell’attività può scegliere l’orario di apertura al pubblico nell’ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi o dell’orario di apertura del titolo relativo ad attività non disciplinata dalla presente ordinanza.

Tutte le attività hanno l’obbligo di esporre il codice della fascia oraria scelta e/o assegnata (F IA, FIB, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio per la propria tipologia di attività stabilito dal presente provvedimento visibili anche dall’esterno dell’esercizio.

Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.