Sarà in vigore da oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, fino a mercoledì 6 gennaio 2021 la nuova Ordinanza della Sindaca Raggi n. 244 del 7 dicembre 2020 che regola gli orari delle attività commerciali artigianali e produttive della Capitale.
La nuova disciplina oraria prevede due sole fasce di apertura al pubblico.
PRIMA FASCIA
Gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, dal lunedì al venerdì, dovranno osservare la PRIMA FASCIA ORARIA DI APERTURA AL PUBBLICO: dalle ore 5.00 alle ore 8.15
SECONDA FASCIA
I laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point, sempre dal lunedì al venerdì, dovranno invece osservare la SECONDA FASCIA ORARIA DI APERTURA AL PUBBLICO: dopo le ore 9.15
IN CASO DI ATTIVITÀ MISTA
Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possono scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte.
IN CASO DI PIÙ TITOLI ABILITATIVI
In caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare dell’attività può scegliere l’orario di apertura al pubblico nell’ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi o dell’orario di apertura del titolo relativo ad attività non disciplinata dalla presente ordinanza.
CENTRI COMMERCIALI
Le disposizioni dell’Ordinanza si applicano anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali.
ECCEZIONI
Le disposizioni illustrate non si applicano a: commercio su aree pubbliche, edicole, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso (somministrazione di alimenti e bevande e laboratori di prodotti alimentari tra cui a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie a taglio, rosticcerie, etc.); negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione ovvero autofficine comunque denominate (a titolo esemplificativo meccatronici, elettrauti, carrozzieri, gommisti, etc.), acconciatori ed estetisti, le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ad ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente provvedimento.