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REGIONE LAZIO: OBBLIGATORIO L’USO DELLE MASCHERINE ALL’APERTO E PER L’INTERA GIORNATA

02 Ottobre 2020

Con una nuova Ordinanza in corso di pubblicazione, la Regione Lazio dispone l’obbligo, a partire da domani sabato 3 ottobre 2020, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata e su tutto il territorio regionale.

L’obbligo rimane escluso:
– per i bambini al di sotto dei sei anni
– per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina
– durante  l’esercizio di attività motoria e/o sportiva

Sono applicate le  sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. n.33/2020 e  dall’articolo 4, comma 1, del D.L 19/2020,  convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.


Il provvedimento introduce anche ulteriori disposizioni per rendere disponibile una quota di vaccini anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni. A tale proposito, in particolare, l’ordinanza prevede:

4. Allo scopo di perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni (residuali rispetto a quelle bersaglio e servite da MMG/PLS) che una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, sia resa disponibile alle Farmacie per:


a) garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all’uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto;
b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS;

5. sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino;

6. sono parimenti definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo
con l’Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio
di somministrazione/inoculazione dello stesso

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