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Nuovo limite per l’utilizzo di denaro contante a partire dal 1° gennaio 2022

23 Dicembre 2021

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito la riduzione della soglia per l’utilizzo del denaro contante in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sarà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente  frazionati.

In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro. Di seguito le soglie per l’applicazione delle sanzioni:

  • per le  violazioni che riguardano importi fino a 250.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro
  • per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 

Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato in base ai criteri previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, inclusi i soggetti che svolgono in maniera  professionale attività in materia di contabilità e tributi, i quali nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività, pur avendo notizia di infrazioni non adempiono all’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 ed i 15.000 euro.

È prevista una deroga al limite per l’utilizzo del denaro contante. Infatti per l’ acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo sarà possibile accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euroda cittadini stranieri non residenti in Italia. Ciò nel rispetto degli specifici adempimenti stabiliti dalla norma e delle procedure definite dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio, l’invio di apposita comunicazione preventiva all’Agenzia, l’acquisizione di fotocopia del passaporto del cliente e l’obbligo del versamento del contante incassato in un conto corrente presso un operatore finanziario il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’incasso.