L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 236086/2019, ha stabilito le modalità per effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti che, in fase di avvio dell’obbligo di legge, non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della norma (vale a dire dal 1° luglio 2019, per quelli con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri) non siano in possesso di un Registratore Telematico idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, possono adempiere al suddetto obbligo nel termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, mediante due servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
1. servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento;
2. servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che detti servizi saranno messi a disposizione entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per un periodo di sei mesi decorrenti dal 1° luglio 2019, per soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.
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