Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 22 MARZO 2020 >> che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Il DPCM è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 22-03-2020
Le disposizioni del decreto saranno valide dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
**IL DPCM 1 APRILE 2020 PROROGA L’EFFICACIA DELLE MISURE FINO AL 13 APRILE 2020**
1) Il provvedimento sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.
** Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 apporta importanti modifiche ed integrazioni al DPCM 22 MARZO, con effetto dal 26 marzo 2020. Leggi il nostro articolo per scoprire quali >>
Tra le altre prescrizioni, segnaliamo in particolare che il nuovo decreto sostituisce l’elenco delle attività di cui all’allegato1 del DPCM 22 MARZO con un nuovo elenco delle attività “permesse”, con tutti i codici ATECO, consultabile qui>> **
2) Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le indicazioni di cui all’articolo 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020.
3) Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 possono continuare ad essere svolte
Maggiori dettagli sul DPCM 22 MARZO2020 >>
FAQ DPCM 22 MARZO 2020
La domanda più comune che ci viene posta è:
“La mia attività al dettaglio, prima consentita da DPCM 11 marzo, ora non è più tra quelle quelle indicate nell’allegato 1 del dpcm 22 marzo, devo sospenderla?”
NO, tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo possono continuare ad essere svolte.
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo”.
Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che l’art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto “si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020.”
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad operare.
Hai altre domande?
Consulta tutte le domande nella pagina FAQ di Confcommercio:
È sempre del 22 marzo la nuova ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno che limita ulteriormente gli spostamenti imponendo il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in Comuni diversi da quelli in cui si trovano attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute.