La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM del 21 gennaio 2022 (GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022) recante, in attuazione alle disposizioni dell’art. 3 del D.L.1/2022, l’elenco delle attività per le quali non è necessario il possesso del Green Pass per l’accesso da parte del cliente. Per tutte le altre attività, dal 1° febbraio 2022 sarà richiesta la certificazione verde.
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, nei seguenti ambiti:
ALIMENTARE E PRIMA NECESSITÀ
Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
SANITARIO E VETERINARIO
È consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie anche a quelle veterinarie.
SICUREZZA PERSONALE
È consentito l’accesso senza green pass agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti
GIUSTIZIA
È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
CONTROLLI
Il decreto precisa che il rispetto delle nuove regole deve essere assicurato da titolari degli esercizi «attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione».
FOCUS MERCATI
In via generale, il decreto non riguarda i mercati all’aperto, espressamente esclusi nelle premesse del provvedimento stesso che si applica soltanto per i servizi e le attività che si svolgono al chiuso.
I mercati coperti o al chiuso seguono la disciplina generale e pertanto non viene richiesto il possesso della certificazione verde “per esigenze alimentari e di prima necessità” (vedi sopra, allegato al DPCM).
Collegamento al link precedente per le attività per le quali è previsto il possesso di certificazione verde.