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IN QUALI ATTIVITÀ NON SERVIRÀ IL GREEN PASS?

24 Gennaio 2022

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM del 21 gennaio 2022 (GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022) recante, in attuazione alle disposizioni dell’art. 3 del D.L.1/2022 l’elenco delle attività per le quali non è necessario il possesso del Green Pass per l’accesso da parte del cliente. Per tutte le altre attività, dal 1° febbraio 2022 sarà richiesta la certificazione verde. 

 

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, nei seguenti ambiti:

ALIMENTARE E PRIMA NECESSITÀ

Nell’allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;

2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

SANITARIO E VETERINARIO

È consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie anche a quelle veterinarie.

SICUREZZA PERSONALE

È consentito l’accesso senza green pass agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti

GIUSTIZIA

È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

CONTROLLI

Il decreto precisa che il rispetto delle nuove regole deve essere assicurato da titolari degli esercizi «attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione».

FOCUS MERCATI

In via generale, il decreto non riguarda i mercati all’aperto, espressamente esclusi nelle premesse del provvedimento stesso che si applica soltanto per i servizi e le attività che si svolgono al chiuso. 

I mercati coperti o al chiuso seguono la disciplina generale e pertanto non viene richiesto il possesso della certificazione verde “per esigenze alimentari e di prima necessità”  (vedi sopra, allegato al DPCM).

Collegamento al link precedente per le attività per le quali è previsto il possesso di certificazione verde.