Recenti disposizioni di legge, al fine di contenere la diffusione del virus Covid19, hanno determinato la sospensione o la limitazione di alcune attività imprenditoriali.
Molti commercianti ed imprenditori si trovano, oggi, a fare i conti con una grande criticità: la mancanza di liquidità necessaria a pagare l’affitto dei locali in cui si svolge normalmente la propria attività, attualmente sospesa oppure attiva ma in una situazione di difficoltà a causa dell’emergenza in corso.
D’altra parte, sono in difficoltà anche tutti i proprietari immobiliari che sul canone di locazione fanno, giustamente, affidamento.
Ad oggi, in base alle normative ed ai provvedimenti vigenti, facciamo presente che NON SUSSISTE ALCUN AUTOMATISMO per la sospensione, riduzione o rinegoziazione del canone d’affitto.
Se sei un imprenditore attualmente in difficoltà per far fronte al pagamento del canone d’affitto puoi presentare una richiesta al tuo locatore e proporre una di queste soluzioni temporanee: SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL CANONE, DILAZIONE DI PAGAMENTO.
HAI BISOGNO DI SUPPORTO?
Se sei un’impresa associata e hai bisogno di assistenza per preparare una lettera da destinare al tuo locatore scrivi a: associati@confcommercioroma.it specificando i tuoi dati aziendali (contatti, ragione sociale, p.iva/c.f.).
Ti indicheremo le soluzioni possibili e le modalità utili per comunicare l’impossibilità temporanea di adempiere agli obblighi di pagamento del canone.
In caso di diffida, contestazione, procedura di mediazione o contenzioso giudiziario avrai anche la possibilità di avvalerti della rete dei Professionisti Confcommercio Roma.
QUALI SONO LE DISPOSIZIONI E LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO FINORA?
Il Decreto “CURA ITALIA” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 attualmente in fase di conversione in legge) ha disposto, tra le altre misure, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione di botteghe e negozi (categoria catastale C/1) per il mese di marzo 2020.
Lo stesso decreto si esprime anche in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure emergenziali esplicitando che “il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione (…) della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.