Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021, ha fornito maggiori chiarimenti sul problema del controllo del documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che usufruiscono di servizi e attività per i quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.
Il controllo sul documento di riconoscimento deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
A seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale, se dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore, a meno che se non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.
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