L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 24/04/2020 ordina l’adozione, da parte dei comuni, di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.
Vi invitiamo a leggere il testo integrale del provvedimento regionale, che riporta altre disposizioni in materia di trasporto. L’efficacia dell’Ordinanza n. Z00037 del 24/04/2020 decorre a far data dal 4 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.
Tra le altre disposizioni, l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02/05/2020, in riferimento alle attività economiche e commerciali (Art.2), consente:
a. per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili;
(…)
e. la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
(…)
g. l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
Il provvedimento regionale, all’Articolo 3, specifica inoltre misure specifiche da adottare per le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma:
a. rilevazione della temperatura agli ingressi;
b. obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti;
c. chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni).
Le attività indicate nell’ordinanza regionale n. Z00038 del 02/05/2020 (che vi invitiamo a leggere nella versione integrale), dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali.
L’efficacia dell’Ordinanza n. Z00038 del 02/05/2020 decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.