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Fase 2 | Ordinanza regionale del 27/05 e nuove riaperture

28 Maggio 2020

La Regione Lazio ha emanato l’Ordinanza del Presidente n. Z00043 del 27/05/2020 che regola il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali.

A decorrere dal 29 maggio sono consentite le ulteriori seguenti attività di stabilimenti termali e centri per il benessere fisico.

Ricordiamo che, come da precedente ordinanza, dal 29 maggio potranno riaprire anche le attività di: stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.  

A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti:
a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
b. l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;
c. l’attività dei centri ricreativi e culturali.

A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.

È inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.

Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza.

Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
a. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

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