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ETICHETTATURA CALZATURE E TESSILI, DA ORA SANZIONI PROPORZIONATE ALLA RESPONSABILITA’. BORGHI: “FINALMENTE E’ STATA CORRETTA UN’ANOMALIA”

03 Gennaio 2018

Entrerà in vigore il 4 gennaio 2018 il Decreto legislativo n. 190 del 15 novembre 2017 che stabilisce una nuova disciplina per l’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili.

Il testo introduce un’importante novità, cioè un quadro sanzionatorio commisurato ai diversi livelli di responsabilità dei soggetti che operano nella medesima filiera, in relazione alla rispettiva capacità di incidere sul processo produttivo.

“Dopo decenni di gravose responsabilità e pesanti sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti a causa di etichette non corrette – ha dichiarato il Presidente di Federazione Moda Italia e Commissario di Confcommercio Roma, Renato Borghi – esprimiamo grande soddisfazione per vedere riconosciuta piena responsabilità sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature a chi effettivamente etichetta”.

“Questo Decreto – ha commentato poi Borghi – è una risposta al grande lavoro prodotto in questi anni sul territorio italiano da Federazione Moda Italia – Confcommercio, all’esigenza di chiarezza e trasparenza nelle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta ed alla richiesta di sanzioni proporzionate alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera. Era inammissibile, oltre che inaccettabile, che un operatore commerciale, in quanto obbligato principale, tra l’altro molto spesso vessato da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, dovesse ancora rispondere di omissioni o negligenze di operatori terzi (produttori/importatori). Un’anomalia che finalmente, grazie alla nostra pervicacia, è stata oggi corretta”.

Dal nuovo Decreto deriva infatti che i rivenditori, a carico dei quali sono prescritte sanzioni più lievi rispetto agli altri operatori della filiera, incorrono nel solo obbligo di verificare la presenza di un’etichetta formalmente corretta/conforme, mentre non sono tenuti ad ulteriori obblighi di verifica documentale o in merito alla veridicità di quanto riportato in etichetta.