È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 01-03-2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n°6 del 23 febbraio 2020. Le disposizioni del decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.
Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento:
1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’)
2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza
5. Misure applicabili sull’intero territorio nazionale
Tra le misure applicabili sull’intero territorio nazionale indicate al punto 5, segnaliamo in particolare:
- la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti
- la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati
Il DPCM prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione. Tra queste segnaliamo:
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM.
Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Fonte: http://www.salute.gov.it/