Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 (festività pasquali incluse).
Confermato il divieto, già in vigore, di spostamento tra regioni o province autonome diverse fino al 27 marzo, sempre con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Palestre e piscine ancora chiuse. Prevista qualche apertura per musei e spettacoli in zona gialla. Introdotte importanti novità in materia di asporto. Si dovrà ricorrere alla didattica a distanza nelle zone rosse e, comunque, nelle zone in cui i contagi settimanali superano i 250 casi per 100mila abitanti.
PRINCIPALI MISURE DEL DPCM
Nell’invitare alla lettura integrale del testo, riportiamo di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Rimane l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
In zona rossa, le uniche attività commerciali consentite sono quelle alimentari e di prima necessità. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Per l’elenco completo si rimanda agli allegati 23 e 24. Chiudono parrucchieri, barbieri e centri estetici.
BAR E RISTORANTI
In zona gialla bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano aperti fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano alloggiati in quelle strutture. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 il servizio da asporto per i ristoranti, sempre con l’obbligo di non consumare il pasto nei pressi dell’esercizio. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
In zona arancione resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
In zona rossa, sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) e resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto. Anche in questo caso per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
È consentita anche la somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
In relazione all’ASPORTO, una nota del ministero della Salute ha spiegato che l’eliminazione del divieto di asporto dopo le ore 18 non riguarda i bar, ma le enoteche: «è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta vietato il consumo sul posto».
CINEMA, TEATRI, MUSEI
Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
Sempre in zona gialla, dal 27 marzo, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto potranno svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività da quella data dovranno svolgersi comunque nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
EVENTI
Rimangono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
SPORT, PALESTRE, PISCINE
Restano chiusi gli impianti sciistici, le palestre e le piscine.
Nelle zone gialle ed arancioni si può svolgere attività sportiva in maniera individuale, nonché l’attività sportiva o motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
SCUOLA
Zone rosse. Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle. I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Nelle zone gialle, le scuole secondarie superiori possono organizzare la didattica con una formula flessibile che consenta di mantenere la didattica «almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione». Il resto sarà svolto a distanza.
SPOSTAMENTI, VISITE, TRASPORTI
Il Dpcm conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, mentre resta sempre consentito il rientro presso domicilio o abitazione. I trasporti pubblici possono essere riempiti fino a un massimo del 50%. All’interno delle regioni le regole cambiano a seconda della fascia della regione.
Zona gialla. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, margine entro il quale sono possibili solo e gli «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Nel resto della giornata è comunque «fortemente raccomandato» di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». La visita ad abitazioni private è consentita una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli che già vivono nella casa, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Zona arancione. Non si può entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a domicilio/residenza, ma sono consentiti gl «spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». È vietato spostarsi fuori dal proprio comune, salvo che per «esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». Le regole del coprifuoco e delle visite ai privati sono identiche a quelle della zona gialla, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Zona rossa. Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.
ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.