Il DPCM 3 novembre 2020 – pubblicato sulla GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 4 – prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutta Italia e misure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene una Regione.
Le nuove disposizioni – in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020 – si applicano dalla data del 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Di seguito le disposizioni anticontagio valide su tutto il territorio nazionale.
SPOSTAMENTI
Dalle 22 alle 5 si potrà uscire di casa solo per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” e in generale, anche di giorno, resta la “forte raccomandazione di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. SCARICA IL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI >
Il divieto di spostamento tra regioni non c’è, viene imposto solo a chi vive nelle zone rosse o arancioni, ma nel resto del Paese ci si può continuare a muovere liberamente.
BAR | RISTORANTI | PUBBLICI ESERCIZI
Per quanto riguarda Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
- sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00
- massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
- dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano
- consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
CARTELLO CAPIENZA PUBBLICI ESERCIZI
NEGOZI E MERCATI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Per quanto riguarda i negozi, si ricorda l’obbligo di esporre il cartello indicante il numero massimo di persone contemporaneamente ammesse all’interno del locale (art. 1 comma 5 dpcm 3 novembre 2020).
CARTELLO CAPIENZA NEGOZILAVORO AGILE
Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del ministro della Pubblica amministrazione.
Fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
SCUOLA
La scuola sarà in presenza fino alla terza media, mentre per le superiori scatta la didattica a distanza per tutti, ma “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali”.
TRASPORTO PUBBLICO
Sui mezzi del trasporto pubblico non si potrà occupare più del 50% dei posti totali.
ALTRE DISPOSIZIONI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
Chiudono anche i musei, dopo cinema e teatri. Restano chiuse piscine e palestre ma restano aperti in tutte e tre le aree parrucchieri e barbieri.
Di seguito le disposizioni da attuare nelle zone ad alto rischio (c.d. arancioni) e a massimo rischio (c.d. rosse), che varranno per “almeno 15 giorni“ e comunque non oltre la data di efficacia del decreto (ossia il 3 dicembre 2020).
Zone ‘ARANCIONI‘ a rischio ALTO
Nelle zone “arancioni” non è permesso entrare o uscire “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Vietato spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza.
Chiuse tutte le attività di ristorazione, tranne che nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Zone ‘ROSSE’ a rischio MASSIMO
Nelle zone rosse si attuerà un vero e proprio lockdown: si dovrà restare a casa tutto il giorno, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.
Oltre ai ristoranti vengono chiusi anche tutti gli altri negozi, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità”. Le attività che possono restare aperte sono elencate nell’Allegato 23 – Commercio al dettaglio e nell’Allegato 24 – Servizi per la persona del DPCM.
TESTO INTEGRALE E ALLEGATI
DPCM 3 NOVEMBRE ED ALLEGATIMODELLO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI
SCARICA IL MODELLOFAQ DPCM 13, 18, 24 OTTOBRE E 3 NOVEMBRE 2020
FAQ CONFCOMMERCIOZONE DEFINITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE IL 4 NOVEMBRE 2020
Come da Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 le tre aree di criticità del Paese sono state così definite:
Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
