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DPCM 10 APRILE #IORESTOACASA | FAQ e misure per le imprese

11 Aprile 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 (GU n.97 del 11-04-2020)
Restano in vigore fino al 3 maggio le restrizioni adottate finora, a livello nazionale, nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Dal punto di vista commerciale poche deroghe: cartolerie, cartolibrerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati riapriranno dal 14 aprile.


Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 8, 9, 11, 22 marzo e 1°aprile 2020.

Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  più restrittive adottate dalle Regioni. **Leggi l’articolo sulla successiva ordinanza della Regione Lazio n°Z00026 del 13/04/2020 che fa slittare la riapertura delle attività di vendita di libri al dettaglio al 20 aprile**


FAQ


SINTESI DELLE MISURE

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull’intero  territorio nazionale 

a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, e’ fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;      
b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;      
c)  e’  fatto  divieto  assoluto  di  mobilità   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus;      
d) e’ vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici o aperti al pubblico;      
e) e’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici;     
f) non e’  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all’aperto
; e’ consentito svolgere individualmente attività  motoria in  prossimità  della  propria  abitazione,  purche’  comunque   nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;      
g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono  sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e  non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;      
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;     
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a  titolo  d’esempio,  grandi eventi, cinema, teatri, pub,  scuole  di  ballo,  sale  giochi,  sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei  predetti luoghi e’ sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di  culto  e’ condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare assembramenti di persone, tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai  frequentatori  la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno  un  metro. Sono sospese le cerimonie civili e  religiose,  ivi  comprese  quelle funebri;     
j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;      
k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle  attività  scolastiche  e  di  formazione superiore (…)
(…)
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e’  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità; e’ altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale;      
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;      
u) sono  sospese  le  attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;      
(…)

z) sono sospese le  attività  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità  individuate  nell’allegato  1,  sia   nell’ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette  attività.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività  svolta,  i mercati, salvo le attività  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;      
aa) sono sospese le attività dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività  di confezionamento che di trasporto; 
    
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche’  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; 

    
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell’allegato 2;      


dd) gli esercizi commerciali la cui attività non e’  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all’interno  dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;   

ee) restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonchè l’attività   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;   

(…)

gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  può  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
    
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall’art. 2, comma 2;   
 
ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:        
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalità a distanza;        
b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;   
c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;        
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.               

Art. 2    Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali 

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei  codici  di  cui  all’allegato  3  può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.(…)

2.  Le  attività   produttive   sospese   in   conseguenza   delle disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 

(…)

Per leggere la versione integrale degli Art.1 e 2 e gli Articoli successivi del DPCM 10 APRILE si rimanda al testo integrale del DPCM >>


MISURE PER ESERCIZI COMMERCIALI E CARTELLI