Il decreto ristori D.L. 137/2020, approvato il 27 ottobre dal consiglio dei ministri e poi firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 28-10-2020. Il provvedimento, in vigore dal 29 ottobre, introduce un pacchetto da 5 miliardi di aiuti ai settori più colpiti dalle nuove restrizioni imposte dall’ultimo DPCM.
Contributo a fondo perduto per gli operatori economici
L’articolo 1 del testo del Decreto prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nel mese di ottobre al fine di contenere i contagi da Covid-19.
Per rendere più rapida la corresponsione delle somme, viene previsto l’accredito diretto sul conto corrente per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (art. 25 del D.L. 34/2020), non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza. Solo i contribuenti che non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto dovranno presentare, invece, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle percentuali indicate per ciascun codice Ateco dalla tabella allegata al provvedimento (ristori pari al 150% del contributo a fondo perduto per il settore alberghiero e attività di gelateria, pasticceria, bar e altri esercizi senza cucina, pari al 200% per i ristoranti e 400% per le discoteche).
I criteri di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020 assumono poi rilievo anche per la quantificazione del contributo per i soggetti che non hanno ancora richiesto il contributo.
Il limite massimo dell’indennizzo è fissato in centocinquanta mila euro.
Fondo per Asd e Ssd
Viene istituito un apposito fondo che sarà utilizzato per supportare le Asd e Ssd che hanno cessato o ridotto la loro attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole
Viene istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che svolgono attività di fornitura di prodotti nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto di limitazione con i D.P.C.M. di ottobre.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto se il fatturato del mese di aprile 2020 è risultato inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.
Misure a sostegno degli operatori turistici e dello spettacolo
L’articolo 5 del Decreto Legge, ha incrementato il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi degli artt. 182 del decreto Rilancio e 77 del decreto Agosto.Con l’incremento della dotazione iniziale del fondo, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator sono state ammesse al beneficio economico anche le guide e gli accompagnatori turistici.
Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all’art. 88 commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n. 27/2020, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dall’entrata in vigore del Decreto Legge Ristoro.
Vengono incrementato di 100 milioni di euro le risorse del fondo istituito ai sensi dell’art. 183 del decreto Rilancio destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre
Credito d’imposta per i canoni di locazione
Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta locazioni istituito dal Decreto Rilancio, eliminando ogni requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.
L’estensione, tuttavia, è limitata alle imprese che svolgono le attività soggette a restrizioni con i D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al Decreto.
Cancellazione della seconda rata Imu
Viene estesa la cancellazione della seconda rata Imu (in scadenza il 16 dicembre 2020) di cui all’articolo 78 D.L. 104/2020 anche alle imprese svolgenti attività caratterizzate dai codici Ateco indicati nella tabella allegata al Decreto.
L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Proroga termine 770
La bozza di Decreto prevede la proroga del termine di presentazione del 770 al 30 novembre.
Nuove indennità per i lavoratori
Vengono riproposte le indennità di 1.000 euro a favore, tra gli altri, dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
Lavoratori dello Sport
Il Decreto prevede inoltre l’erogazione, per il mese di novembre 2020, di un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori dello sport impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
Sospensione pignoramenti immobiliari
Fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 all’entrata in vigore del decreto ristoro.
Ammortizzatori sociali
Il provvedimento riconosce ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 (CIGO, FIS e CIGD), come richiesto da molte imprese in procinto di fruire integralmente le 18 settimane riconosciute dal Decreto Agosto. Le ulteriori sei settimane di ammortizzatore devono essere fruite nel periodo compreso tra il 16 novembre al 31 gennaio 2021 e i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto collocati, anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle sei settimane del Decreto Ristoro. Anche per l’ulteriore tranche di ammortizzatore sociale è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale nel primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019 in misura pari a quanto previsto nel Decreto Agosto.
Blocco dei licenziamenti
In conseguenza della proroga degli ammortizzatori sociali, resta precluso fino al 31 gennaio 2020 l’avvio delle procedure collettive di riduzione del personale di cui alla Legge n. 223/1991 il recesso dal contratto per giustificato motivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 604/1966. Le preclusioni e le sospensioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Esonero versamento contributi
Il Decreto Ristori prevede la sospensione dei contributi previdenziali per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che svolgano attività riconducibili ai codici ATECO interessati dalla restrizione del provvedimento. I pagamenti dei contributi saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, entro la data del 16 marzo 2021 e il mancato pagamento di due rate, anche con consecutive, determina la decadenza dal beneficio.