Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio. Si riportano di seguito le principali misure previste:
Il 7 e 8 gennaio si applicheranno le misure previste per la zona gialla “rafforzata”.
Il 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla “zona arancione”.

Dall’11 gennaio scatta la divisione in fasce sulla base dell’applicazione dei nuovi parametri validati dal Comitato tecnico-scientifico. A seguito delle Ordinanze firmate dal Ministro Speranza in data 8 gennaio 2021, a partire da lunedì 11 gennaio il Lazio è collocato in area gialla (rafforzata, quindi sempre con divieto di spostamento tra Regioni).
ZONA GIALLA “RAFFORZATA”: 7 E 8 GENNAIO
SPOSTAMENTI
- Vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, salute e necessità.
- Sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
- Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
BAR E RISTORANTI
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
- Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
- Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire fino alle ore 21.00.
ZONA ARANCIONE: 9 E 10 GENNAIO
SPOSTAMENTI
- Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
- Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in un raggio di 30km ad eccezione dei capoluoghi di provincia.
- È consentito lo spostamento verso le abitazioni private una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione che si trova nella stessa regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività esclusivamente con le seguenti modalità:
- Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
- Tutte le attività del commercio al dettaglio possono aprire fino alle ore 21.00.
- Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
OBBLIGO CARTELLI
Tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché tutti gli esercizi commerciali, hanno l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
