Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n°19, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25-03-2020 ed entra in vigore da oggi, giovedì 26 marzo 2020.
Il decreto prevede che possano essere adottate una o più tra le misure previste dal decreto stesso, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 .
Le misure indicate potranno essere applicate o meno in base all’andamento epidemiologico del virus, nonché modulate secondo criteri di adeguatezza ed in modo proporzionale rispetto al rischio effettivamente presente.
Per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
SANZIONI
Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro (e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità).
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita, ai sensi dell’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da uno a cinque anni.