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DECRETO IMPRESE, LAVORO, GIOVANI E SALUTE | Le principali misure previste

21 Maggio 2021

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta n. 20 del 20 maggio 2021, il “DECRETO IMPRESE, LAVORO, GIOVANI E SALUTE | Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che andrà a distribuire i 40 miliardi di extradeficit messi a disposizione con l’ultimo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento.

I 4 PUNTI SALIENTI

  • 15,4 miliardi per RISTORI A FONDO PERDUTO destinati a IMPRESE e le PARTITE IVA colpite dalla pandemia
  • 3,3 miliardi di aiuti per il settore del TURISMO
  • Proroga della sospensione delle cartelle fiscali fino al 30 GIUGNO
  • PACCHETTO LAVORO con il “contratto di rioccupazione” e sgravi per le assunzioni

Rispetto ai decreti precedenti “per la prima volta accanto al criterio del fatturato si adotta anche quello dell’utile. Che ovviamente è un criterio molto più giusto, ma ci vuole più tempo per poter distribuire i sussidi accertando l’utile”, come ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando: “Ripartire dal lavoro per accompagnare la ripresa e il ritorno all’economia ordinaria dopo la pandemia” | Presentazione delle misure in materia di lavoro >

LE 7 LINEE D’AZIONE DEL DECRETO

  • sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi
  • accesso al credito e liquidità delle imprese
  • tutela della salute
  • lavoro e politiche sociali
  • sostegno agli enti territoriali
  • giovani, scuola e ricerca
  • misure di carattere settoriale

 

APPROFONDIMENTI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

1) Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno (art. 1 D.L. 42/2021) del medesimo importo del precedente e senza necessità di ulteriore istanza. Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (su conto corrente bancario o postale del contribuente).

2) Nuovo contributo a favore degli operatori economici – stagionali, per titolari di partita iva che non abbiano registrato ricavi superiori a 10 milioni di euro e che abbiano subito una perdita del fatturato mensile di almeno il 30%. Questo contributo è alternativo a quello di cui sopra (contributo automatico per chi già ha beneficiato del contributo di cui al D.L. 42/2021).

Il periodo preso in considerazione è dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso lasso di tempo tra 2019 e 2020, ma l’importo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Le percentuali sono  le stesse previste dal D.L. Sostegni, cambiano invece per i  titolari di partita IVA che non hanno richiesto il bonus del primo decreto Sostegni come di seguito indicato:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A scelta  del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24.

Per ottenerlo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate che ne stabilisce modalità e dettagli. 

3)Contributo a fondo perduto aggiuntivo o a conguaglio (in base alle perdite di bilancio): Ci sarà dunque un saldo finale di contributi a fondo perduto per coloro che dimostrano di avere avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a patto che la dichiarazione dei redditi sia presentata entro la scadenza del 10 settembre 2021 e non del 30 novembre.

ALTRI INTERVENTI IN PILLOLE

RINVIO DELLE SCADENZE PER CONTRIBUZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI: E’ stato rinviato al 20 agosto il pagamento dei contributi per oltre 3 milioni di artigiani e commercianti

BONUS AFFITTI : Le imprese potranno beneficiare di un credito d’imposta per i canoni di locazione e affitto di azienda, da gennaio a maggio 2021, a condizione che si siano registrate perdite per almeno il 30% rispetto ai periodi: 1 aprile 2020  e 30 marzo 2021 nonché  1 aprile 2019 – 30 marzo 2020. Stessa misura, ma fino al 31 luglio 2021, in favore delle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggi e tour operator.

TARI E BONUS BOLLETTE : E’ stato istituito un fondo di 600 milioni, in favore dei Comuni, destinato alla riduzione della TARI delle attività interessate dalle chiusure e restrizioni. E’ stato inoltre prorogato al 31 luglio 2021 il taglio degli oneri delle bollette elettriche.

SOSPENSIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021: Le cartelle di pagamento sono state sospese fino al 30 giugno.
Restano comunque validi gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall’Agenzia di Riscossione tra il 1° maggio e l’entrata in vigore del presente decreto.

DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e di commercio riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021,nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio marzo 2021,con esclusione premi e contributi dovuti all’INAIL.L’esonero È Riparametrato e applicato su base mensile

BONUS STAGIONALI TURISMO E SPETTACOLO: Bonus Stagionali, turismo e spettacolo una tantum da 1.600 euro, mentre per i collaboratori sportivi nuovi ristori vanno da 540 a 1600.

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO,  DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI  NELLE CITTÀ D’ARTE E BONUS ALBERGHI: E’ stato incremento di 150 milioni di euro il  fondo per sostenere le agenzie di viaggio ei tour operator. 

E’ stato istituito altresì un fondo di 50 milioni di euro per il 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centro storico delle città d’arte.

FONDO DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI  DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI: Ampliata ladotazione del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi esigibili incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.

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