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Credito d’imposta energia elettrica e gas naturale: indicazioni operative

10 Novembre 2022

L’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – con comunicato del 7 ottobre, ha fornito importanti chiarimenti relativi gli adempimenti funzionali alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale previsti dalle misure precedenti al D.L. Aiuti Ter, nello specifico: dall’art. 2 del D.L. “Aiuti” per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall’art. 6 del D.L. “Aiuti -bis” per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In sintesi, queste misure prevedono:

1. con riferimento all’energia elettrica, un credito d’imposta in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore) pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel trimestre di riferimento, a condizione che il prezzo, nell’intervallo temporale indicato dalla norma, abbia subito un incremento superiore al 30%;

2. con riferimento al gas naturale, un credito d’imposta in favore delle imprese (diverse da quelle energivore) pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel trimestre di riferimento, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione, anche in questo caso, che il prezzo abbia subito un incremento superiore al 30%.

Il D.L Aiuti-ter ha riproposto le misure del credito d’imposta energia elettrica e gas in favore delle imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, estendendone la platea dei beneficiari e incrementandone le relative aliquote. 


Calcolo della detrazione

Per quanto riguarda il calcolo della detrazione spettante, ove l’impresa beneficiaria si rifornisca dallo stesso venditore sin dal 2019, è previsto l’obbligo per quest’ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (vale a dire, il 29.08.2022, per il credito relativo al secondo trimestre 2022, e il 29.11.2022, per quello concernente il terzo trimestre 2022) di trasmettere al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante.

Ed è proprio su questo profilo che è intervenuta l’ARERA con il comunicato richiamato sopra, chiarendo che l’obbligo del venditore di inoltrare, al proprio cliente, la predetta dichiarazione, sussiste anche qualora la richiesta dell’impresa beneficiaria sia pervenuta posteriormente al predetto termine indicato dalla norma.


Tempi e modalità

🔵 SECONDO TRIMESTRE – APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2022
Alla luce di quanto esposto, nonostante il decorso del termine del 29 agosto 2022, è ancora possibile – per le imprese che non l’abbiano già fatto – formulare la richiesta al proprio fornitore.

🔵 TERZO TRIMESTRE – LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2022
In riferimento ai crediti d’imposta per il terzo trimestre, la scadenza indicata per inviare la richiesta al fornitore è il 29 novembre 2022, anche se, alla luce del chiarimento fornito da ARERA, la richiesta potrà essere formulata anche oltre tale termine.

👉 Per richiedere al fornitore il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica è necessario inviare una comunicazione tramite PEC o raccomandata: MODELLO DI DOMANDA