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Covid19 e settore immobiliare: FIMAA Roma risponde ai quesiti più frequenti

18 Marzo 2020

FIMAA ROMA ha riassunto in una circolare tutte le risposte alle domande più frequenti poste in questi giorni dagli operatori del settore immobiliare.


Di seguito i chiarimenti elaborati dal Dott. Michele Pizzullo

Posso recarmi dall’avvocato o dal commercialista?

Si, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. 

Pertanto, un avvocato, un commercialista o altro professionista può lavorare per i propri clienti e riceverli presso il proprio studio, rispettando, ovviamente, tutte le prescrizioni imposte dal Governo, dal Ministero della salute e dall’ISS, nonché dal buon senso e dall’elevato grado di responsabilità e consapevolezza richiesti dalla grave situazione sociale determinatasi dal repentino diffondersi di contagio da Covid-19.

In ogni caso, è fortemente raccomandato anche alle attività professionali l’adozione costante e inderogabile dei protocolli di sicurezza anti-contagio (evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; utilizzare fazzoletti di carta e disfarsene immediatamente riponendoli in appositi contenitori; lavarsi frequentemente le mani con sapone liquido o utilizzare soluzioni idroalcoliche disinfettanti per l’igiene delle mani, da mettere a disposizione del personale e dei visitatori,  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol) e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti sterili).

Sono aperti gli uffici postali e le aziende che consegnano pacchi?

A livello locale molti enti si sono organizzati per contenere al massimo l’attività di relazione con il pubblico. 

Per Poste italiane e per le aziende che svolgono attività di consegna di lettere o pacchi non è prevista alcuna sospensione.

Anche Poste Italiane ha preso misure al riguardo, garantendo comunque la sua attività di consegna.

Ecco perché prima di recarsi presso uno sportello pubblico è bene controllare se sia o meno aperto o se ci siano altre modalità di ricevimento.

Poste Italiane ha comunicato che continua a essere garantito il servizio su tutto il territorio nazionale, con alcune regole. Vengono contingentate le aperture pomeridiane degli uffici aperti su doppio turno e di quelli aperti solo al mattino. Inoltre, nei Comuni con un unico ufficio postale, l’apertura avverrà a giorni alterni.

È stato al momento sospeso “Prenota Ticket”, il servizio di prenotazione online dell’appuntamento in un ufficio postale.

Per le notifiche a mezzo posta, tenuto conto dell’impossibilità di effettuare il recapito a mano, gli invii sono direttamente depositati presso gli uffici postali e viene rilasciato un “avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Cosa comporta di fatto la sospensione imposta alle agenzie immobiliari della propria attività fino al 25 marzo 2020?

Il divieto imposto dalle Autorità governative (DPCM 11 marzo 2020) è stato esteso anche all’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare, senza operare alcuna distinzione tra attività svolta presso sedi aperte al pubblico o all’interno di studi privati, in quanto ritenuto dal Governo “servizio non necessario”.

L’apertura al pubblico determina situazioni di aggregazione di più persone, clienti, collaboratori e personale dipendente, costituendo, unitamente a quanto si verifica anche per le attività commerciali, concreto e costante fattore di rischio di contagio da Covid-19, nonostante l’adozione delle note precauzioni igienico-sanitarie.

Tale sospensione impone, pertanto, ai titolari di agenzie immobiliari il divieto di consentire l’accesso, presso la propria Agenzia, al pubblico e anche ai propri collaboratori e dipendenti.

L’invito, pertanto, è quello di restare a casa. E questo è indispensabile: è l’unico vaccino di cui si dispone, al momento, per contrastare il Covd-19, anche nelle zone nelle quali, solo apparentemente, la diffusione è contenuta.

Ma nulla vieta che il titolare possa continuare a svolgere la propria attività da casa o da altro luogo adeguatamente protetto: analisi di mercato, ricerche di giurisprudenza o aggiornamenti normativi e professionali, contatti telefonici o via internet con vecchi e nuovi clienti e con gli stessi collaboratori e dipendenti. 

Si rammenta che le disposizioni normative invitano al massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e incrementati dal decreto 16 marzo 2020, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Posso recarmi dal notaio per stipulare un contratto preliminare o definitivo di compravendita ovvero presso la mia Agenzia per la conclusione di un contratto qualora il termine di adempimento non sia differibile?

Quanto detto prima per i professionisti vale, ovviamente, anche per i notai ai quali, tra l’altro, non è consentito di sospendere la propria attività, trattandosi di pubblici ufficiali: la Legge Notarile prevede, all’art. 142 lett. c), che l’eventuale abbandono della sede “in occasione di malattie epidemiche o contagiose” è punito addirittura con la destituzione. Però alcune accortezze si impongono proprio in sede di stipula, dove è opportuno suggerire la distanza fra i comparenti (di almeno un metro) e ridurre la presenza alle sole parti necessarie: almeno in questo periodo, dunque, si dovranno evitare parenti, amici, consulenti e accompagnatori vari, laddove non sia necessario, quanto meno, che presenzino all’atto contestualmente alle parti interessate.

Qualora, invece, la sottoscrizione del contratto avvenga presso la sede dell’Agenzia, perché non è possibile fare altrimenti, occorre tenere in debito conto sia l’obbligo di dimostrare, per tutte le parti interessate, agli organi di polizia le comprovate necessità che abbiano giustificato gli spostamenti dalle proprie abitazioni, mediante autodichiarazione che sarà oggetto di controlli successivi e la cui non veridicità costituisce reato (art. 650 del codice penale “Inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro), sia la necessità di rispettare la distanza fra i comparenti, riducendo, qualora possibile anche se vivamente consigliabile, la presenza alle sole parti necessarie per la sottoscrizione del contratto, oltre quanto occorrente a garantire la corretta adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Come posso registrare un contratto?

A tale riguardo, si rammenta che con un comunicato stampa del 10 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, ha disposto che, a partire dalla medesima data, presso gli uffici territoriali e gli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, viene reiterato l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Presso le sedi degli uffici è possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.

In sostanza, gli uffici territoriali e provinciali dell’Agenzia delle entrate agiscono come “ufficio front office”. Nello specifico, chiedono di compilare un modulo in cui viene specificata la natura dell’operazione richiesta, i dati del richiedente e dell’eventuale delegato. Una volta riempito, il modulo viene consegnato allo sportello unitamente al contratto da registrare, al pagamento effettuato attraverso i modelli “F23” o “F24 elide”, alla copia del documento del richiedente e dell’eventuale delegato e del modello 69 o RLI (se trattasi di contratto di locazione o altri adempimenti allo stesso connessi), debitamente compilato, qualora la presentazione avvenga con modalità cartacea.

Al termine del controllo della documentazione, l’impiegata rilascia una ricevuta contenente i dati identificativi dell’ufficio, l’oggetto della richiesta di registrazione (contratto preliminare o contratto di locazione), il nominativo di colui che ha proceduto alla richiesta di registrazione, il numero di protocollo, la data e l’ora di richiesta di registrazione del contratto. 

Successivamente alla registrazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate contatterà il richiedente la registrazione (nel modulo consegnato, di cui si è precedente detto, devono essere forniti i relativi riferimenti….) per il ritiro di copia del contratto, provvisto degli estremi di registrazione e dell’importo dei tributi autoliquidati.

A tale riguardo, si rammenta agli associati che per richiedere la registrazione dei contratti preliminari (ovvero delle proposte di acquisto, la cui accettazione determini la conclusione di un contratto preliminare), deve essere utilizzato il modello 69 (Richiesta di registrazione). Per la registrazione è necessario presentare all’ufficio delle entrate:

  • la richiesta di registrazione, ossia il modello 69 compilato;
  • almeno due originali dell’atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia;
  • i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva alla data di stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
  • fotocopia dei documenti d’identità delle parti del contratto e del richiedente la registrazione, con rispettivi codici fiscali (contenuti nella tessera sanitaria o nella carta d’identità elettronica).
  • I contratti di locazione devono essere registrati dagli agenti immobiliari obbligatoriamente tramite il servizio telematico, previo accreditamento.

Per maggiori informazioni:
MANUELA DEL VECCHIO
m.delvecchio@confcommercioroma.it
0668437204 / 3317172278