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Coprifuoco, riaperture e attività consentite dal nuovo decreto legge | CRONOPROGRAMMA

18 Maggio 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021 che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Di seguito il cronoprogramma delle riaperture e delle attività consentite in zona gialla. Per quanto riguarda il coprifuoco, ricordiamo che non è applicato alle zone bianche.

  • 19 MAGGIO | Il coprifuoco sarà valido dalle 23.00 alle 5.00
  • 22 MAGGIO
    • Riapertura per tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, anche nei giorni festivi e prefestivi
    • Riapertura degli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore
  • 24 MAGGIO | Riapertura delle palestre
  • 1° GIUGNO
    • Consentito consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le ore 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti
    • Consentita la presenza di pubblico all’aperto, nei limiti già previsti, per tutte le competizioni o eventi sportivi
  • 7 GIUGNO | Il coprifuoco sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00
  • 15 GIUGNO
    • Riapertura di parchi tematici e parchi di divertimento
    • Consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.
  • 21 GIUGNO | Il coprifuoco sarà completamente abolito
  • 1° LUGLIO
    • Riapertura di piscine al chiuso, centri natatori e centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli
    • Consentita la presenza di pubblico anche al chiuso, nei limiti già previsti, per tutte le competizioni o eventi sportivi al chiuso
    • Riapertura di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
    • Consentite tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
    • Consentiti corsi di formazione pubblici e privati in presenza

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.


Un’altra decisione importante riguarda il cambio dei parametri del monitoraggio con il quale vengono stabiliti i colori delle Regioni. L’Rt, l’indice di diffusione del contagio, non sarà più determinante: conteranno il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari e l’incidenza dei casi. Con meno di 50 casi per 3 settimane consecutive e un rischio basso si va in zona bianca, in cui le uniche misure in vigore sono il distanziamento e l’uso della mascherina.


CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Diversamente da quanto previsto dal precedente decreto 52/2021, la certificazione rilasciata a chi ha concluso il ciclo vaccinale ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo (non più 6 mesi).

Inoltre, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata non solo ad avvenuta vaccinazione (vale a dire al termine del prescritto ciclo), ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino.
In questo caso, ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

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