Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021 che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito il cronoprogramma delle riaperture e delle attività consentite in zona gialla. Per quanto riguarda il coprifuoco, ricordiamo che non è applicato alle zone bianche.
- 19 MAGGIO | Il coprifuoco sarà valido dalle 23.00 alle 5.00
- 22 MAGGIO
- Riapertura per tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, anche nei giorni festivi e prefestivi
- Riapertura degli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore
- 24 MAGGIO | Riapertura delle palestre
- 1° GIUGNO
- Consentito consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le ore 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti
- Consentita la presenza di pubblico all’aperto, nei limiti già previsti, per tutte le competizioni o eventi sportivi
- 7 GIUGNO | Il coprifuoco sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00
- 15 GIUGNO
- Riapertura di parchi tematici e parchi di divertimento
- Consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.
- 21 GIUGNO | Il coprifuoco sarà completamente abolito
- 1° LUGLIO
- Riapertura di piscine al chiuso, centri natatori e centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli
- Consentita la presenza di pubblico anche al chiuso, nei limiti già previsti, per tutte le competizioni o eventi sportivi al chiuso
- Riapertura di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Consentite tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- Consentiti corsi di formazione pubblici e privati in presenza
Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.
Un’altra decisione importante riguarda il cambio dei parametri del monitoraggio con il quale vengono stabiliti i colori delle Regioni. L’Rt, l’indice di diffusione del contagio, non sarà più determinante: conteranno il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari e l’incidenza dei casi. Con meno di 50 casi per 3 settimane consecutive e un rischio basso si va in zona bianca, in cui le uniche misure in vigore sono il distanziamento e l’uso della mascherina.
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Diversamente da quanto previsto dal precedente decreto 52/2021, la certificazione rilasciata a chi ha concluso il ciclo vaccinale ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo (non più 6 mesi).
Inoltre, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata non solo ad avvenuta vaccinazione (vale a dire al termine del prescritto ciclo), ma anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino.
In questo caso, ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.