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Contributi a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici | Domande dal 18 novembre

13 Novembre 2020

A partire dal 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal c.d. Decreto Agosto Dl n. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dall’emergenza Covid19.

È stato approvato ieri, 12 novembre, dall’Agenzia delle Entrate il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 tramite tramite un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

In seguito alla presa in carico della richiesta, l’Agenzia comunicherà l’accoglimento o meno dell’istanza, in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.


Comuni ad alta “vocazione turistica” – L’articolo 59 del Dl n. 104/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta in particolare dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell’istanza. Come previsto dal decreto, questi comuni hanno infatti registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di provincia), in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluogo di città metropolitana).


I requisiti e l’entità del contributo – Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.