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COMPRAVENDITA PREZIOSI USATI, ECCO PERCHE’ FEDERPREZIOSI DICE NO AL NUOVO DECRETO

28 Giugno 2017

Dal 5 luglio entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio scorso che detta la nuova disciplina sull’attività di compro oro, alla quale la totalità degli operatori che esercitano la compra vendita e la permuta di oggetti usati realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi – inclusi gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n. 7 – sarà tenuta ad adeguarsi.

Per far fronte alle numerose richieste di chiarimento formulate dagli associati, Federpreziosi ha riassunto in 6 punti i dubbi più ricorrenti, auspicando che in futuro arrivino risposte chiare ed esaurienti da parte del legislatore.

I SEI QUESITI SONO:

  1. Iscrizione per via telematica al registro dell’OAM, un registro attualmente inesistente a pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e che l’OAM ha tempo tre mesi per avviare a un costo ancora da stabilire. E nel frattempo dove ci si iscrive? Come ci comportiamo per la presa in carico di preziosi usati? Fermiamo le nostre attività?
  2. E per le modalità tecniche di inoltro dei dati e di alimentazione del registro dobbiamo aspettare anche in questo caso tre mesi per il decreto del MEF?
  3. Utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a queste operazioni, con un ulteriore maggiore costo per le aziende (come se già non fossero abbastanza cariche di spese) e guadagno per banche & C.
  4. Indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente. Qualcuno ci indicherà questa fonte oppure la sceglieremo sul web, visto che siamo nell’era del 4.0 e tutto è così facile? Se poi l’oggetto ha anche qualche pietra ….
  5. Segnalazione all’UIF delle operazioni sospette nel momento stesso in cui si sta per effettuare l’operazione, il che richiede una notevole abilità da parte degli operatori nello stabilire in maniera puntuale i parametri di un’operazione sospetta e soprattutto di procedere in contemporanea.
  6. Come la mettiamo con il fermo amministrativo o cautelare per le operazioni tra operatori. Dobbiamo attendere 10 giorni anche in questo caso?

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