La circolare della polizia Locale n. 2020/0000047 del 13/03/2020 a parziale modifica di quanto precedentemente comunicato con circolare N. 2020/0000045 del 12 marzo 2020 fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle seguenti attività.
1. Attività di ristorazione e somministrazione
a) Per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) si ribadisce che è consentita la sola attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto senza alcuna limitazione oraria.
b) Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, a parziale modifica di quanto illustrato nella precedente circolare della Polizia locale n. 45/2020, si precisa che gli stessi possono rimanere aperti ed in esercizio seguendo l’orario dell’attività principale cui sono collegati (es. per gli esercizi ubicati nella rete stradale urbana l’orario sarà quello previsto per la stazione di rifornimento 7,00 – 12.30 / 15,30 – 19,30).
c) Se all’interno di un locale è presente sia attività di somministrazione sia attività di vendita di generi alimentari, si deve verificare quale sia quella principale. Laddove la stessa risulti essere quella di somministrazione l’attività deve rimanere chiusa al pubblico (con possibilità di consegne a domicilio). Per la valutazione della prevalenza deve farsi riferimento a criteri oggettivi e trasparenti, senza necessità di particolari accertamenti. In ogni caso deve essere garantita sempre la distanza interpersonale ed il contingentamento degli avventori.
2. Laboratorio di panificazione
Si conferma che l’attività di laboratorio di panificazione può essere esercitata. Tale attività comprende oltre alla preparazione di vari tipi di pane e grissini, anche la preparazione di pizza e focacce tipiche di panificazione sia bianche (semplici o condite con olio e rosmarino) sia rosse (condite al pomodoro ed olio) e di pasticceria secca. Non si deve considerare compresa la pizza condita e farcita diversamente. Si ribadisce che nello svolgimento dell’attività non può essere mai consentito il consumo sul posto, né, ovviamente, alcuna altra forma di somministrazione.
3. Mercati all’aperto
Si ribadisce che, attesa l’oggettiva e strutturale impossibilità di garantire il rispetto della distanza di un metro ed il contingentamento del personale in ingresso, i mercati in sede impropria (ossia su strada senza alcuna forma di recinzione o altro) devono rimanere chiusi. Sarà sottoposta a valutazione, da parte dei competenti organi dipartimentali e/o municipali, la possibilità per gli operatori di presentare all’amministrazione capitolina un progetto volto ad assicurare lo svolgimento dell’attività mercatale nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa (es. previsione di perimetrazione dell’area e di controllo degli accessi ecc).
All’esito positivo dell’istruttoria e realizzate le misure proposte, il mercato potrà operare, ma limitatamente agli operatori del settore alimentare. Al momento , in attesa di ulteriori pronunciamenti l’attività resta sospesa.